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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Scudo fiscale, chi rimpatria fa anche il prezzo

di Renzo Parisotto

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6 OTTOBRE 2009

Il valore delle attività da scudare è a scelta del contribuente. Sia che questi voglia fare emergere titoli, case oppure preziosi illecitamente detenuti all'estero, in ogni caso l'importo da indicare nella dichiarazione riservata può essere alternativamente quello di acquisto oppure quello corrente al momento dell'emersione. Solo per il denaro si dovrà tenere conto del valore nominale.

La terza edizione dello scudo fiscale – nel richiamare, confermandole, le precedenti disposizioni contenute nel Dl 350/2001, fa sì che nei confronti dei soggetti che effettuano il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente detenute all'estero in violazione degli obblighi di legge (quadro RW) sia precluso «ogni accertamento d'imposta (...) limitatamente agli imponibili oggetto di rimpatrio (...) di regolarizzazione...».
Assume così fondamentale importanza ai fini della copertura da futuri accertamenti l'ammontare indicato al rigo A5 della dichiarazione riservata approvata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 settembre scorso. Nel dettaglio, questo rigo a sua volta prevede questa casistica: denaro (A1); altre attività finanziarie (A2); beni e diritti immobiliari (A3); altri investimenti di natura non finanziaria (A4).

Denaro
Laddove il contribuente rimpatri/regolarizzi denaro, si ricade in una situazione ottimale con riguardo ai futuri investimenti, fermo ovviamente che essa potrebbe anche risultare da cessioni minusvalenti di precedenti investimenti non oggettivamente rimpatriabili ovvero dal realizzo di strumenti finanziari soggetti a ritenuta d'acconto. La bozza di circolare dell'agenzia delle Entrate evidenzia che nella particolare situazione di contemporanea presenza di scudo e sanatoria dei redditi 2009 l'importo del denaro rimpatriato potrebbe risultare superiore rispetto a quanto riportato nel rigo A5 della dichiarazione riservata proprio per effetto di questi ultimi redditi.

Strumenti finanziari
Ai fini dello scudo, il contribuente può, a sua insindacabile scelta, optare per indicare: il costo d'acquisto; il valore corrente (da individuare con riferimento alla data in cui effettua il rimpatrio/regolarizzazione); un valore intermedio tra i due. In questa fase non è previsto alcun obbligo di documentazione da fornire all'intermediario. È evidente che laddove vi siano strumenti finanziari che hanno perso di valore rispetto al costo di acquisto dei quali il contribuente mantiene tuttora la titolarità giuridica, si dovrà valutare la scelta di utilizzare il costo di acquisto perché nella successiva fase di passaggio al regime di capital gain questo dovrà essere documentato. Così si dovrà confrontare il versamento dell'imposta del 5% su un minor valore corrente e nel seguito l'imposta del 12,5% su una maggiore pusvalenza o viceversa. La scelta non potrà che discendere dalla singola fattispecie e orizzonte temporale dell'investimento.
Anche relativamente agli strumenti finanziari, ovvero a quelli pro tempore detenuti, il contribuente ha la possibilità di sanare – solo in caso di rimpatrio – i redditi incassati nel 2009 secondo le diverse alternative (metodo analitico o metodo forfetario). Non sono, invece, in alcun modo recuperabili eventuali minusvalenze e perdite realizzate nel periodo in quanto, trattandosi pur sempre di redditi conseguiti all'estero, non sono applicabili le regole di tassazione mediante intermediario connesse ai noti regimi del risparmio amministrato e gestito. In presenza di redditi 2009 rivenienti da partecipazioni qualificate in società residenti, la bozza di circolare delle Entrate ricorda come non sia possibile avvalersi di queste modalità di tassazione che dovrebbe, pertanto, avvenire a diretta cura dell'interessato con ciò perdendo in futuro l'anonimato; si attendono le indicazioni delle Entrate sulla riportabilità o meno di eventuali minusvalenze nel frattempo realizzate.

Posto che gli strumenti finanziari rientrano nella previsioni del decreto legislativo 461/97, il contribuente si troverà a dover stabilire, mentre effettua l'operazione di rimpatrio/regolarizzazione, i valori cui gli stessi devono essere "caricati" nel regime dichiarativo-amministrato-gestito. Per questo fine, potrà per ogni singolo strumento scegliere tra: costo d'acquisto (da documentare), valore riportato nella dichiarazione, valore indicato nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 del decreto 461. Questi riferimenti sono applicabili - a cura del contribuente - anche nel caso di regolarizzazione. Sarà egli stesso a redigere annualmente la dichiarazione dei redditi.

6 OTTOBRE 2009
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